Psicologia giuridica

Si tratta di un settore in cui divengono centrali lo scambio, la collaborazione e il fruttuoso dialogo tra diverse discipline.

Molto sinteticamente la suddivisione nei suoi principali settori:

1) la psicologia giuridica civile che, attraverso consulenze tecniche** nei casi di separazione e divorzio e nei casi di affidamento ed adozione, valuta le capacità genitoriali in ordine all’affidamento dei figli e all’adozione nazionale e internazionale; si occupa, inoltre, della valutazione delle capacità genitoriali, nonché della decisione su iniziative a suo sostegno, o sanzionatorie della potestà genitoriale; questo è il settore in cui chi scrive ha maturato maggiore esperienza nel lavoro decennale presso il Tribunale per i Minorenni; si tratta di una risorsa che non è in contrasto con altre quali ad esempio una psicoterapia, un sostegno alla genitorialità o un counseling, o la mediazione familiare;

2) la psicologia giudiziaria, che studia la personalità di tutti i partecipanti al processo, responsabilità penale e pericolosità sociale, strategie e tattiche in ambito processuale, nonché vittimologia e dinamiche della testimonianza;

3) la psicologia penitenziaria, che esamina i problemi psicologici relativi a contesto detentivo;

4) 
la psicologia criminale, che si occupa dello studio della personalità deviante;

5) la psicologia legale, che coordina le nozioni di psicologia esistenti all’interno del codice per contribuire al miglioramento delle leggi.

 

 ** Servizio di Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU) e Consulenza Tecnica di Parte (CTP)

   Il consulente tecnico d’ufficio (CTU) e il consulente tecnico di parte (CTP), spesso sono esperti in materia di psicologia, neuropsichiatria infantile e/o medicina.
   Il CTU assume una importante funzione nelle cause di separazione coniugale o delle coppie di fatto quando il giudice deve assumere una decisione sull’affidamento dei figli minori, sulla valutazione delle competenze parentali, i fattori di rischio psicopatologico dei minori e nei genitori, la valutazione dei possibili danni psicofisici ed adattivi della prole, ed in molti altri ambiti genitoriali e della potestà.
   Nei casi di separazione coniugale giudiziale (in cui un coniuge non vuole separarsi, oppure entrambi i genitori non riescono a trovare accordi funzionali sulla gestione della prole, sull’assegnazione della casa coniugale, su questioni economiche e patrimoniali), con la nomina di un perito il giudice può stabilire una Consulenza Tecnica di Ufficio (CTU). A loro volta uno e entrambi i genitori possono nominare, in accordo con il proprio difensore, un consulente tecnico (CTP) che li rappresenti. Il CTP ha il compito di assistere agli incontri di valutazione stabiliti dal CTU e di vigilare sul corretto svolgimento della perizia. Il CTP inoltre, collabora assieme al proprio assistito all’attuazione di una strategia da utilizzare nel procedimento giudiziario, in modo tale da tutelare il proprio cliente e/o i minori. Il CTP prende visione di tutto il materiale emerso sia dai colloqui del CTU con le persone, che dagli eventuali strumenti psicodiagnostici utilizzati in sede di perizia. Al termine dei lavori peritali anche il CTP presenta una relazione che viene depositata in Tribunale.
   Anche quando il giudice non nomina un CTU, una persona (una “parte”) può comunque liberamente nominare un proprio consulente tecnico da affiancare al proprio legale.

Si tratta di un settore in cui divengono centrali lo scambio, la collaborazione e il fruttuoso dialogo tra diverse discipline.

Molto sinteticamente la suddivisione nei suoi principali settori:

1) la psicologia giuridica civile che, attraverso consulenze tecniche** nei casi di separazione e divorzio e nei casi di affidamento ed adozione, valuta le capacità genitoriali in ordine all’affidamento dei figli e all’adozione nazionale e internazionale; si occupa, inoltre, della valutazione delle capacità genitoriali, nonché della decisione su iniziative a suo sostegno, o sanzionatorie della potestà genitoriale; questo è il settore in cui chi scrive ha maturato maggiore esperienza nel lavoro decennale presso il Tribunale per i Minorenni; si tratta di una risorsa che non è in contrasto con altre quali ad esempio una psicoterapia, un sostegno alla genitorialità o un counseling, o la mediazione familiare;

2) la psicologia giudiziaria, che studia la personalità di tutti i partecipanti al processo, responsabilità penale e pericolosità sociale, strategie e tattiche in ambito processuale, nonché vittimologia e dinamiche della testimonianza;

3) la psicologia penitenziaria, che esamina i problemi psicologici relativi a contesto detentivo;

4) 
la psicologia criminale, che si occupa dello studio della personalità deviante;

5) la psicologia legale, che coordina le nozioni di psicologia esistenti all’interno del codice per contribuire al miglioramento delle leggi.

 

 

** Servizio di Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU) e Consulenza Tecnica di Parte (CTP)

   Il consulente tecnico d’ufficio (CTU) e il consulente tecnico di parte (CTP), spesso sono esperti in materia di psicologia, neuropsichiatria infantile e/o medicina.
   Il CTU assume una importante funzione nelle cause di separazione coniugale o delle coppie di fatto quando il giudice deve assumere una decisione sull’affidamento dei figli minori, sulla valutazione delle competenze parentali, i fattori di rischio psicopatologico dei minori e nei genitori, la valutazione dei possibili danni psicofisici ed adattivi della prole, ed in molti altri ambiti genitoriali e della potestà.
   Nei casi di separazione coniugale giudiziale (in cui un coniuge non vuole separarsi, oppure entrambi i genitori non riescono a trovare accordi funzionali sulla gestione della prole, sull’assegnazione della casa coniugale, su questioni economiche e patrimoniali), con la nomina di un perito il giudice può stabilire una Consulenza Tecnica di Ufficio (CTU). A loro volta uno e entrambi i genitori possono nominare, in accordo con il proprio difensore, un consulente tecnico (CTP) che li rappresenti. Il CTP ha il compito di assistere agli incontri di valutazione stabiliti dal CTU e di vigilare sul corretto svolgimento della perizia. Il CTP inoltre, collabora assieme al proprio assistito all’attuazione di una strategia da utilizzare nel procedimento giudiziario, in modo tale da tutelare il proprio cliente e/o i minori. Il CTP prende visione di tutto il materiale emerso sia dai colloqui del CTU con le persone, che dagli eventuali strumenti psicodiagnostici utilizzati in sede di perizia. Al termine dei lavori peritali anche il CTP presenta una relazione che viene depositata in Tribunale.
   Anche quando il giudice non nomina un CTU, una persona (una “parte”) può comunque liberamente nominare un proprio consulente tecnico da affiancare al proprio legale.

MEDIAZIONE FAMILIARE E PSICOLOGIA GIURIDICA

Mediazione familiare